La legge finanziaria 2007 ha introdotto una detrazione d’imposta del 55% sulle spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico.
Non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva al Centro Operativo (come invece avviene per le detrazioni del 36% per ristrutturazione edilizia).
Tutti i soggetti che intendono avvalersi della detrazione devono trasmettere all’ENEA, entro 90gg dalla fine dei lavori, tramite il sito internet www.efficienzaenergetica.acs.enea.it i dati indicati del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007 e successive modifiche ed integrazioni.
Occorre trasmettere copia dei seguenti documenti:
- attestato di certificazione o qualificazione energetica;
- scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
Occorre conservare:
-il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato;
- la ricevuta di invio tramite web o la ricevuta di ritorno della raccomandata all’ENEA;
- le fatture e le ricevute fiscali dalle quali si evincano le spese sostenute, avendo cura di far emettere documenti aventi in voci separate il costo della manodopera rispetto al costo dei materiali usati;
- la ricevuta di bonifico bancario (con l’indicazione della casuale, del codice fiscale del beneficiario della detrazione, la partita iva della ditta che esegue i lavori).
- la comunicazione all’Agenzia delle Entrate deve essere inviata telematicamente dai contribuenti che effettuano interventi di riqualificazione energetica, qualora i lavori proseguono oltre il periodo d’imposta nel quale sono iniziati i lavori, per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati.
La presente comunicazione non deve essere inviata nelle seguenti ipotesi: per lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta; per il periodo o per i periodi d’imposta in cui non sono sostenute spese. Resta fermo l’obbligo di comunicazione di fine lavori all’ENEA attraverso il sito www.acs.enea.it |